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La legge italiana sulle sostanze

Prima di entrare nel merito di quanto dice la legge italiana, relativamente all’uso e allo spaccio di droga, vediamo qual è la definizione che viene data a tale sostanza nel nostro ordinamento.

Nella nostra legislazione si intende per droga qualunque sostanza tabellata e inserita nell’elenco allegato al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (DPR 309/90 e successive modificazioni e integrazioni).

Sempre nel Testo Unico si trova la distinzione tra droghe pesanti (quelle in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica e/o psichica nell’assuntore) e droghe leggere (i pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica sono ritenuti di minore intensità e gravità di quelle pesanti).

Non sono droghe in senso legale tutte le sostanze psicoattive che non sono incluse negli elenchi del Testo Unico (ad es. le Nuove Sostanze Psicoattive).
Per quanto riguarda la legge, questa prevede sanzioni diverse per chi spaccia (illecito penale) da chi ne fa un uso personale (sanzioni amministrative e percorsi di recupero).

Per il cosiddetto uso personale le sanzioni amministrative prevedono la sospensione del passaporto, della patente di guida e – eventualmente – del porto d’armi per una durata da un mese a un anno; la legge precedente, invece, stabiliva che le sanzioni amministrative avessero una durata da uno a tre mesi in caso di droghe leggere e da due a quattro mesi per le droghe pesanti. Chi viene trovato in possesso di una quantità comunque piccola di droghe, è punibile.

Nel caso in cui il consumatore accetta il programma di disintossicazione, il Prefetto può sospendere il provvedimento a suo carico, anche nel caso di una sanzione penale. 9

L’art. 73 comma 1, disciplina l’illecito penale punendo per spaccio chiunque “ coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope ”. Nel caso di cessione e spaccio di droghe pesanti la reclusione va da otto a venti anni e una multa da € 25.822,00 a € 258.228. Per le droghe leggere la reclusione va da due a sei anni e una multa da € 5.164,00 a € 77.468,00.

L’Art. 82 punisce invece il Reato di istigazione, proselitismo e induzione di persona minore. “Chiunque pubblicamente istighi all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all’uso medesimo” viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da € 1.032 a € 5.164. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore e raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di un minore di quattordici anni.

Pertanto, nella loro veste di pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità, se all’interno degli edifici scolastici, nei cortili, nelle adiacenze degli istituti, durante le uscite didattiche si verifichino situazioni in cui uno studente detenga, consumi e/o spacci sostanze stupefacenti.

Lo sapevi che:

  • Con l’ultimo DL n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito nella Legge n. 173 del 18 dicembre 2020, il Governo ha inasprito le pene nei confronti di chi spacci presso scuole, locali pubblici o aperti al pubblico, stabilendo il divieto di accesso o stazionamento anche nei confronti delle persone che abbiano riportato denunce o condannate anche con sentenza.
  • L’ART. 357 del Codice Penale – Nozione del pubblico ufficiale evidenzia che il dirigente scolastico e gli insegnanti delle scuole pubbliche, durante il servizio, acquisiscono la qualifica di pubblico ufficiale.

Dubbi e domande:

Anonimo, 18 anni
Mi hanno richiesto anche l’esame delle urine…


La scena dell’arresto, tratta dal film “Blow”